12 Ottobre 2018
Lettera di diffida del Vice Presidente nazionale ANPI, avv. Emilio Ricci, al Prefetto e al Questore di Forlì-Cesena e al Sindaco di Predappio
Ill.mo Sig.
Prefetto di Forlì – Cesena
Ufficio Territoriale del Governo
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Ill.mo Sig.
Questore di Forlì-Cesena
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Egr. Sig.
Sindaco di Predappio
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E pc
Spett.le
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì
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Oggetto: Manifestazione per la celebrazione dell’anniversario della marcia su Roma a Predappio il 28.10.2018
Formulo la presente in nome e per conto della Associazione Nazionale Partigiani Italiana, in persona del Presidente Sen. Carla Nespolo, a seguito di mandato conferitomi, per rappresentarvi quanto segue.
Il prossimo 28 ottobre è prevista in Predappio la celebrazione della marcia su Roma.
Ogni anno, in questa occasione, assistiamo a un corteo di camerati in camicia nera che espongono simboli dell’odio (svastiche, fasci littori o celtica) e porgono, con fare osannante, il saluto romano al sacrario di Benito Mussolini. Ulteriore aggravante è rappresentata dal fatto che i manifestanti non chiedono l’autorizzazione alle Autorità competenti e di fatto ogni volta questa celebrazione viene tollerata.
L’A.N.P.I si è sempre opposta e ha sempre denunciato tali manifestazioni.
Celebrare la marcia su Roma e Benito Mussolini vuol dire celebrare il fascismo.
Consentire la celebrazione della marcia su Roma e di Mussolini significa disattendere e violare il dettato della Costituzione. La XII disposizione di attuazione della Carta vieta la ricostruzione del partito fascista e quindi i valori del fascismo.
La gravità e illiceità dell’evento è così evidente che non può essere taciuta.
La legge Scelba e la legge Mancino, infatti, sanzionano in maniera anche penalmente rilevante l’apologia del fascismo quando apologia vuol dire esaltazione del regime, esaltazione dei principi, delle figure che al fascismo hanno fatto riferimento. L’art. 4 l. 20 giugno 1952, n. 645, infatti, punisce «chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo».
Consentire che una manifestazione di tal genere abbia luogo costituirebbe apologia del fascismo.
Né si può affermare che vietando la celebrazione si neghino le libertà costituzionalmente tutelate come quella di riunione e di manifestazione del pensiero.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, con una sentenza del 2015, visto l’art. 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, ha espresso il principio per cui taluni diritti si possano anche comprimere nel momento in cui questi non sono conformi a quelli che sono i principi generali dell’ordinamento costituzionale dei vari Paesi.
Allo stesso tempo, la celebrazione della marcia sua Roma integrerebbe altresì gli estremi del reato di apologia di delitto, di cui all’art. 414 comma 3 c.p. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che l’elemento oggettivo di tale fattispecie «consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali» (Cass., sez. I, 17 novembre 1997, Gizzo, in C.e.d. Cass. n. 209140). Poiché è indubitabile che la figura di Mussolini rievochi ed esalti i metodi fascisti, la sua celebrazione è certamente interpretabile come apologia dei reati commessi nel ventennio fascista.
Inoltre, in considerazione dell’evento programmato, si possono profilare altresì gli estremi del reato di cui all’art. 2 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (con riferimento all’art. 3 l. 13 ottobre 1975, n. 654). La norma, infatti, punisce «chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi» che abbiano tra i loro scopi «l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali o etnici». Essendo indiscutibile che il fascismo era fondato sull’odio razziale, celebrare un suo esponente nell’ambito di un evento pubblico integra la fattispecie in parola.
Alla luce di quanto esposto, si invita l’Ill.mo Prefetto a vietare la celebrazione dell’anniversario della marcia su Roma a Predappio il 28.10.2018 in quanto illecita e illegittima.
Distinti saluti.
Avv. Emilio Ricci